Le Parti Contraenti si impegnano a mantenere una stretta collaborazione al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturali, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione, documenti ed altri oggetti di valore, in conformita' con la normativa sulla proprieta' intellettuale vigente nei rispettivi Paesi.

Testo vigente dal 2 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;94~accordo-art11 · fonte su Normattiva