due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Testo vigente dal 10 gennaio 2006
due Parti favoriranno di comune accordo la diffusione dei programmi televisivi sul territorio dell'altra Parte e incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra i rispettivi Organismi radiotelevisivi.
Testo vigente dal 10 gennaio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2005-12-30;287~accordo-art17 · fonte su Normattiva