Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformita' con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformita' ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.

Testo vigente dal 23 gennaio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;11~accordo-art13 · fonte su Normattiva