Art. 13 (Accordo) — Radiotelevisione
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, Le Parti contraenti favoriranno lo sviluppo dei contatti e della collaborazione tra gli organismi radiotelevisivi in conformita' con la legislazione vigente nei rispettivi Paesi Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio e la stampa di pellicole televisive in conformita' ai programmi e alle intese tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Testo vigente dal 23 gennaio 2004
