Art. 15 (Accordo) — Stampa e Radiotelevisione
Al fine di promuovere la conoscenza della realta' dei due Paesi, le Parti Contraenti, in conformita' alla legislazione vigente nei due Paesi, favoriranno lo sviluppo dei contatti e della cooperazione tra gli organismi radiotelevisivi, le agenzie di stampa, gli editori di giornali e riviste, nonche' lo scambio di giornalisti e corrispondenti. Ambedue le parti contraenti si adopereranno per lo scambio di esperienze e programmi radio-televisivi e per lo sviluppo della collaborazione tecnica nei settori della stampa, del cinema e del teatro. In tale contesto, le due Parti incoraggeranno la conclusione di intese bilaterali tra gli organismi competenti nei due Paesi.
Testo vigente dal 22 dicembre 2005
