I cittadini italiani e svedesi nonche' i profughi e gli apolidi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, residenti in uno dei due Paesi e che hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia, beneficiano, in caso di temporaneo soggiorno nell'altro Paese, delle prestazioni in natura se le loro condizioni di salute lo richiedono. Dette prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalita' previste dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
