I cittadini italiani e svedesi nonche' i profughi e gli apolidi di cui all'articolo 3 della presente Convenzione, residenti in uno dei due Paesi e che hanno diritto alle prestazioni sanitarie di malattia, beneficiano, in caso di temporaneo soggiorno nell'altro Paese, delle prestazioni in natura se le loro condizioni di salute lo richiedono. Dette prestazioni sono erogate nei limiti e con le modalita' previste dalla legislazione del Paese di temporaneo soggiorno.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art9 · fonte su Normattiva