I lavoratori di cui all'art. 7, par. 2 e 3, nonche' agli artt. 8 e 9, che soddisfano le condizioni previste nella legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, beneficiano, per tutta la durata della loro residenza nell'altro Stato: - di prestazioni in natura erogate per conto dell'istituzione competente dalL'istituzione del luogo di residenza, ai sensi della legislazione che quest'ultima applica; - di prestazioni in denaro direttamente erogate dall'istituzione competente ai sensi della legislazione che essa applica. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo sono applicabili, per quanto riguarda le prestazioni in natura, ai familiari che risiedono con il lavoratore nello Stato d'impiego.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art11 · fonte su Normattiva