Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono essere ridotte o revocate per il fatto della residenza dei beneficiari in Svezia oppure in un terzo Paese.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
Le pensioni dovute in applicazione della presente Convenzione, non possono essere ridotte o revocate per il fatto della residenza dei beneficiari in Svezia oppure in un terzo Paese.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art17 · fonte su Normattiva