Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Australia in materia di sicurezza sociale, fatto a Roma il 13 settembre 1993
Art. 15 (Accordo)
familiari Le prestazioni familiari dovute in base alla legislazione italiana:
- a)saranno corrisposte in virtu' del presente Accordo, alle persone titolari di una prestazione italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana, che siano residenti australiani, a prescindere dal fatto che siano cittadini australiani o italiani; e
- b)non precluderanno il pagamento delle prestazioni familiari previste dalla legislazione australiana, ivi comprese le modifiche e gli adattamenti introdotti da leggi che danno attuazione ad un Accordo di sicurezza sociale concluso con un Paese terzo, e ai fini della reciprocita' prevista dal presente Accordo, sono assim- ilate alle seguenti prestazioni australiane:
- c)pensioni alle mogli;
- d)pensioni, per l'assistenza personale al coniuge inabile;
- e)maggiorazioni per minori a carico.
Testo vigente dal 21 aprile 1999
