Art. 6 — Norme comuni alle pensioni di inabilità e invalidità
Le modalita' per l'accertamento dell'inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal Comitato nazionale dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro. In caso di infortunio, le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse, o, se concesse, sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortunio stipulata dall'iscritto. In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio la Cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Testo vigente dal 14 gennaio 1981
