• 1)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di entrambe le parti contraenti ha diritto a ricevere le prestazioni in natura per se' e per i propri familiari dalla Istituzione del luogo di residenza e a carico di quest'ultima;
  • 2)Il titolare di una pensione o di una rendita dovuta in virtu' della legislazione di una sola Parte contraente nonche' i suoi familiari, che risiedono nel territorio dell'altra Parte contraente, hanno diritto a ricevere dall'istituzione di questa Parte le prestazioni in natura secondo la legislazione da esso applicata;
  • 3)Le prestazioni concesse al titolare di una pensione o di una rendita, come pure ai suoi familiari, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 2, saranno rimborsate alla istituzione che le ha corrisposte.
  • 4)Le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 della presente Convenzione si applicano per quanto concerne il beneficio delle prestazioni in natura anche ai titolari di pensioni o di rendita e loro familiari.

Testo vigente dal 15 luglio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;440~art15 · fonte su Normattiva