1. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato un anticipo, l'importo dovuto per il medesimo periodo di tempo in base alla legislazione dell'altro Paese per una corrispondente prestazione, puo' essere trattenuto. Quando l'organismo assicuratore di un Paese ha versato, per un periodo per il quale l'organismo assicuratore dell'altro Paese e' tenuto a concedere una corrispondente prestazione, una somma piu' elevata di quella spettante, l'importo eccedente puo' essere trattenuto. 2. Il recupero della somma anticipata o corrisposta in eccedenza dall'organismo assicuratore di un Paese potra' essere effettuato sugli arretrati della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese. Ove gli arretrati non sussistano o siano insufficienti, il recupero della somma di cui trattasi potra' essere effettuato, per intero o per l'importo residuo, sui ratei correnti della prestazione dovuta dall'organismo assicuratore dell'altro Paese, con le modalita' e i limiti previsti dalla legislazione applicata da quest'ultimo Paese.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art32 · fonte su Normattiva