1. Le Autorita' competenti dei due Paesi risolveranno, di comune accordo, ogni divergenza che sorgera' nell'applicazione della presente Convenzione. 2. Ove per tale via non si arrivi ad una soluzione, la controversia sara' decisa mediante una procedura arbitrale regolata da un accordo fra le Autorita' competenti dei due Paesi. L'organo arbitrale decide la controversia secondo i principi fondamentali e lo spirito della presente Convenzione.
Testo vigente dal 27 maggio 1982
