1. I pagamenti di somme in applicazione della presente Convenzione sono effettuati nella valuta del Paese debitore con efficacia liberatoria. 2. Nel caso in cui siano emanate, in uno dei due Paesi, disposizioni che restringano il cambio delle valute i relativi Governi adotteranno immediatamente, di comune accordo, le misure necessarie per assicurare, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;288~art31 · fonte su Normattiva