CONSIDERATE 1. La presente Convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di uno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica la Convenzione sono in particolare:
- a)per quanto concerne il Congo:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche (1'impot sur le revenu des personnes physiques);
- 2)1'imposta sugli utili delle societa' (1'impot sur les benefices des societes);
- 3)la tassa speciale sulle societa' (la taxe speciale sur les societes);
- 4)la tassa forfetaria sui salari (la taxe forfaitaire sur les salaires);
- S)la tassa sul tirocinio (la taxe d'apprentissage) ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte (qui di seguito indicate quali "imposta congolese");
- b)per quanto concerne l'Italia:
- 1)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- 2)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte; (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. La Convenzione si applichera' anche alle imposte di natura identica o analoga che verranno istituite dopo la data della firma della presente Convenzione in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorita' competenti degli Stati contraenti si notificheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 12 gennaio 2006
