[1]Articolo XIII. (Rappresentanti alle riunioni del Fondo)

[2]SEZIONE 23.

[3]I rappresentanti degli Stati Membri e degli Stati non Membri che intervengano alle riunioni del Fondo o a quelle da esso convocate, durante l'esercizio delle loro funzioni e durante i loro viaggi per e dal luogo di riunione, godono dei seguenti privilegi e immunita': (a) inviolabilita' personale, compresa l'immunita' dall'arresto o dal fermo; (b) immunita' giurisdizionale di qualsiasi genere, ad eccezione di quanto previsto alla lettera (c), per parole dette o scritte e per tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, essendo inteso che tale immunita' sara' mantenuta anche dopo che gli interessati abbiano cessato di esercitare le loro funzioni; (c) l'immunita' giurisdizionale non verra' applicata alle giurisdizioni civili e amministrative della Repubblica italiana in relazione ad una azione promossa per danni derivanti da un incidente causato da un automezzo, natante, un aereo utilizzato da o di proprieta' delle persone interessate, ove tali danni non siano risarcibili da assicurazione; (d) inviolabilita' di tutte le carte e documenti; (e) diritto ad usare cifrari e a ricevere comunicazioni a mezzo di corrieri o in valigie sigillate; (f) esenzione dalle restrizioni relative all'immigrazione, dalla registrazione degli stranieri e dagli obblighi di servizio nazionale; (g) le stesse facilitazioni in materia di restrizioni valutarie o di cambio accordate a rappresentanti di Governi stranieri in missione ufficiale temporanea; (h) le stesse immunita' e facilitazioni per i bagagli personali e ufficiali accordate a membri di missioni diplomatiche di rango equivalente; (i) esenzione, nella misura del possibile, da tutti i tributi e le imposte personali o reali, nazionali o regionali o comunali ad eccezione di quelle specificate dall'articolo 34 della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

[4]SEZIONE 24

[5]Un rappresentante indicato nella sezione 23, avente cittadinanza italiana o residenza permanente nella Repubblica italiana godra' soltanto dei privilegi e delle immunita' previste in materia di immunita' giurisdizionale e di inviolabilita' per gli atti ufficiali da esso compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

[6]SEZIONE 25.

[7]I membri delle famiglie dei rappresentanti indicati nella sezione 23 che li accompagnano e che non hanno la cittadinanza italiana o la residenza permanente nella Repubblica italiana, godranno dei privilegi e delle immunita' indicate alle lettere (a) e (f) della sezione 23.

[8]SEZIONE 26

[9]Nel caso in cui l'incidenza di qualsiasi forma d'imposta sia subordinata alla durata del soggiorno della persona gravata i periodi durante i quali le seguenti persone si trovino sul territorio della Repubblica italiana per gli scopi sottoindicati non saranno calcolati: (i) i rappresentanti indicati alla sezione 23 nell'esercizio delle loro funzioni; e (ii) i membri delle loro famiglie che li accompagnino e che non abbiano la cittadinanza italiana.

[10]SEZIONE 27.

[11]I privilegi e le immunita' previste nel presente articolo sono conferiti nell'interesse del Fondo e non a vantaggio personale degli interessati, ma allo scopo di garantire la indipendenza delle loro funzioni presso il Fondo stesso. Questi privilegi e immunita' sono concessi ferma restando la possibilita' dei governi di revocare l'immunita' dei propri rappresentanti ogni qualvolta la ritengano un impedimento al corso della giustizia e sempre che tale immunita' possa essere tolta senza pregiudizio degli scopi per i quali essa e' stata accordata.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxiii · fonte su Normattiva