[1]Articolo XII. (Uffici degli Stati Membri, delle Organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie)

[2]SEZIONE 21.

[3]Allo scopo di facilitare i collegamenti con il Fondo il Governo non porra' alcun ostacolo all'apertura a tale scopo sul territorio della Repubblica italiana di: (a) uffici che possano venire istituiti dagli Stati Membri; o (b) uffici di organizzazioni intergovernative e di istituzioni finanziarie che cooperino con il Fondo.

[4]SEZIONE 22.

[5](a) Gli uffici che possono essere istituiti ai sensi della sezione 21 (a) godranno degli stessi privilegi accordati alle missioni diplomatiche nella Repubblica italiana. Tali privilegi sono accordati a condizione che i locali degli uffici non vengano usati in alcun modo incompatibile con l'esercizio delle funzioni dell'ufficio e a condizione che il Governo, pur essendo libero di prendere le misure necessarie per la propria protezione, consultera' o disporra' la consultazione dello Stato Membro in questione in maniera appropriata, allo scopo di assicurare che tali misure non interferiscano con il normale funzionamento dell'ufficio; (b) le persone addette a qualsiasi ufficio che possa venire istituito in conformita' alla sezione 21 (a) inclusi i rappresentanti dei membri e membri supplenti del Consiglio esecutivo del Fondo di stanza nella Repubblica italiana godranno degli stessi privilegi e immunita' accordati dal Governo ai membri delle missioni diplomatiche di rango equivalente accreditati presso il Governo della Repubblica italiana. Questi privilegi e immunita' sono accordati a condizione che, in caso di grave e manifesta violazione del diritto penale in vigore sul territorio della Repubblica italiana o di grave e manifesta interferenza negli affari interni della Repubblica italiana, commesse al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni ufficiali da una persona che goda dell'immunita' di giurisdizione, la persona in questione sia richiamata o la sua immunita' revocata; (c) i privilegi e le immunita' menzionati nella lettera (b) saranno accordati alle persone addette agli uffici istituiti dagli Stati Membri con i quali la Repubblica italiana non ha relazioni diplomatiche limitatamente alla sede centrale, alla loro residenza ed agli uffici al di fuori della sede centrale, nel percorso tra la sede centrale e tali residenze ed uffici e in transito per ragioni d'ufficio da e per Stati esteri; (d) una persona che sia cittadino italiano o permanentemente residente nella Repubblica italiana puo' essere addetta ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (a) solo previa consultazione col Governo e gode dei privilegi e delle immunita' previsti dalla presente sezione, limitatamente all'immunita' giurisdizionale e all'inviolabilita' per atti ufficiali da lui compiuti nell'esercizio delle sue funzioni; (e) allorquando uno Stato Membro desideri assegnare ad un ufficio istituito ai sensi della sezione 21 (a) una persona che non e' membro di una missione diplomatica accreditata presso il Governo, il predetto Stato Membro deve anzitutto chiedere tramite il Presidente il parere del Governo su tale incarico.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxii · fonte su Normattiva