[1]Articolo XVIII (Interpretazione)

[2]SEZIONE 39.

[3](a) Nel caso in cui il Governo sia tenuto ad applicare al Fondo le disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunita' delle istituzioni specializzate, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 21 novembre 1947, compresi tutti gli allegati relativi al Fondo, la suddetta Convenzione e il presente Accordo saranno considerati come complementari qualora le loro disposizioni si riferiscano alla medesima questione. In caso di incompatibilita' fra la Convenzione ed il presente Accordo, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo; (b) il presente Accordo sara' interpretato alla luce del suo scopo fondamentale che e' quello di consentire che il Fondo espleti pienamente ed efficacemente le proprie funzioni nella sua sede presso la Repubblica italiana e consegua i propri obiettivi.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxviii · fonte su Normattiva