[1]Articolo XIX. (Emendamenti)
[2]SEZIONE 40.
[3]Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti del presente Accordo. Ogni emendamento dovra' essere concordato.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
[1]Articolo XIX. (Emendamenti)
[2]SEZIONE 40.
[3]Su richiesta del Fondo o del Governo, potranno aver luogo consultazioni per eventuali emendamenti del presente Accordo. Ogni emendamento dovra' essere concordato.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxix · fonte su Normattiva