[1]Articolo XXII. (Entrata in vigore e cessazione)

[2]SEZIONE 45.

[3](a) Il presente Accordo entrera' in vigore in seguito a scambio di note tra il Presidente del Fondo e il rappresentante del Governo debitamente autorizzato e rimarra' in vigore per tutto il tempo che il Fondo manterra' la propria sede nella Repubblica italiana; (b) nonostante quanto disposto alla lettera (a), il presente Accordo potra' avere termine per mutuo consenso; (c) il Fondo e il Governo riconoscono che alla data del presente Accordo, e' istituita a Roma soltanto la sede provvisoria del Fondo e che la sede permanente dovra' essere stabilita dal Consiglio dei governatori del Fondo. Qualora il Consiglio dei governatori stabilisce che la sede permanente del Fondo sia situata a Roma, il presente Accordo si applichera' automaticamente alla sede permanente.

[4]SEZIONE 46.

[5]Qualora il Fondo decidesse di trasferire la sede fuori della Repubblica italiana, il Fondo notifichera' immediatamente tale decisione al Governo. Fatto a Roma, in duplice esemplare, nelle lingue italiana ed inglese, ogni testo facente egualmente fede il 26 luglio 1978.

[6]Per la Repubblica italiana Per il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo FORLANI A. SUDEARY

[7]Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO

Testo vigente dal 3 luglio 1980

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-05-23;289~accordo-artxxii · fonte su Normattiva