In qualunque momento, dopo cinque anni a partire dalla data in cui la presente Convenzione sara' entrata in vigore nei riguardi di una Parte contraente, detta Parte contraente potra' ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al depositario. Tale ritiro avra' effetto il novantesimo giorno a partire dalla data di ricevimento della notifica da parte del depositario.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art17 · fonte su Normattiva