1. La presente Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. 2. Per ciascuna delle Parti contraenti che ratifichi, accetti o approvi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventiquattresimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore il novantesimo giorno a partire dalla data del deposito da parte di detta Parte contraente del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 27 maggio 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-04-27;289~art16 · fonte del testo