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In considerazione della dichiarazione aggiuntiva alla presente convenzione nei riguardi dei reclami di ognuna delle due parti contraenti e dei rispettivi cittadini verso l'altra, per proprieta' o diritti o per obblighi assunti dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese, e nei riguardi dei compensi a persone private italiane o ucraine che avessero fornito merci o prestato servizi rispettivamente alla Ucraina o all'Italia, resta convenuto quello che segue: l'oro, i fondi, i titoli, le merci e in genere i beni d'ogni specie dei due paesi importati o acquistati posteriormente a questa convenzione non saranno sottoposti nei due paesi a sequestro o ad azione giudiziaria che ne limiti la disponibilita', in conto di obblighi assunti o di responsabilita', incorse dai Governi esistenti o da quelli precedenti di ciascun paese prima della firma della presente convenzione.

Testo in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art10 · fonte del testo