Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025. 99 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo ucraino dei Soviety si impegna di non avanzare la domanda di disporre in modo alcuno dei valori e proprieta' dell'ex Governo imperiale e del Governo provvisorio ucraino esistenti in Italia. Il Governo italiano assume un impegno corrispondente riguardo ai valori e alle proprieta' in Ucraina del Governo italiano. Questo articolo non pregiudichera' l'inclusione nel trattato generale previsto nel preambolo, di alcune disposizioni relative alla materia di questo articolo.
tolto: Le due parti convengono di custodire e di non trasferire a nessun reclamante prima della conclusione del trattato accennato i valori e le proprieta' sopraindicate soggetti al loro controllo.aggiunto: Accordo-art. 9 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art9 · fonte del testo