Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1924
Confronto con la versione in vigore dal 14 gennaio 1924 al 9 maggio 2025. 122 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Il Governo italiano dichiara che non fara' alcun passo in vista di sequestrare o di impossessarsi di oro, fondi, garanzie o merci, non identificati come proprieta' del Governo italiano che venissero esportati dalla Ucraina in pagamento o come garanzia di importazioni. Nessun passo verra' fatto neppure contro le proprieta' mobili o immobili che venissero acquistate dal Governo ucraino dei Soviety in Italia.
tolto: Esso rinuncia a ogni legislazione speciale non applicata ad altri paesi, contro la importazione in Italia di metalli preziosi dalla Ucraina in moneta (altro che italiana o alleata), in verghe, lavorate, ovvero contro l'oro importato per essere immagazzinato, analizzato, raffinato, fuso o dato in garanzia o comunque collocato in Italia. Il Governo italiano si impegna a non requisire tali metalli.aggiunto: Accordo-art. 8 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1923-12-16;2891~art8 · fonte del testo