[1]presente Accordo rimarra' in vigore per cinque (5) anni e verra' tacitamente rinnovato per periodi annuali consecutivi, a meno che una delle Parti lo denunci per via diplomatica almeno sei (6) mesi prima della data di scadenza del periodo di validita'. La denuncia del presente Accordo non ha, effetto sui programmi e progetti in corso di esecuzione quali indicati nell'art. 2 e rimarra' in vigore fino al loro completamento a meno che le Parti non concordino diversamente. Firmato a Roma il 21/2/2001 in due originali in lingua italiana, turca ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza di interpretazione del presente Accordo, fara' fede il testo inglese.

[2]PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA DI TURCHIA

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;29~accordo-art11 · fonte su Normattiva