Il presente Accordo rinnova il precedente Accordo firmato il 17 febbraio 1993, corrispondente al 26 Shaban 1413H. Esso produrra' i suoi effetti ed entrera' in vigore dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche mediante le quali le due Parti si saranno ufficialmente informate dell'avvenuto espletamento delle procedure interne di ratifica ed avra' una durata di cinque anni. Sara' tacitamente rinnovato di cinque anni in cinque anni, a meno che una delle due Parti non notifichi ufficialmente all'altra la sua intenzione di recedere dall'Accordo, almeno sei mesi prima della scadenza dell'ultimo periodo di validita'. b. In caso di recesso dal presente Accordo, i contratti eventualmente in corso a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'articolo 4. c. Il presente Accordo puo' essere modificato in qualsiasi momento previo consenso delle Parti. Fatto a Roma il 6 novembre 2007, corrispondente al 25 Shawwal 1428H, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana, araba ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di dispute, fara' fede il testo in lingua inglese.

Testo vigente dal 30 luglio 2009

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urn:nir:stato:legge:2009-07-10;97~accordo-art7 · fonte su Normattiva