l'intenzione di assicurare un'attivita' sistematica e regolare di cooperazione scientifica e tecnica sulle base del presente Accordo, le due Parti si impegnano a: 1. Elaborare congiuntamente, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, il programma scientifico e tecnico generale fra i due paesi e delineare le misure necessarie per assicurare la conformita' dei progetti. 2. Elaborare, sia direttamente sia tramite istituzioni ed enti nominati dalle Parti, i programmi e progetti tecnici, con riferimento alle priorita' nazionali fissate da ognuna delle Parti.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;29~accordo-art4 · fonte su Normattiva