cooperazione scientifica e tecnica espressa nel presente Accordo includera' in particolare quanto segue: 1. Scambio di esperti e scienziati nonche' di missioni tecniche (da qui in avanti indicati come esperti), 2. Borse di studio di specializzazione e formazione sulla base delle modalita' che saranno reciprocamente concordate. 3. Studi congiunti di progetti tecnici e scientifici scelti di comune accordo che dovranno essere eseguiti da istituzioni nazionali, pubbliche o private. Le Parti si riservano il diritto di invitare organizazioni internazionali a partecipare ai progetti considerati nel presente Accordo. 4. Scambio e formazione di personale scientifico e tecnico in vari campi. 5. Qualsiasi altra attivita' connessa alla cooperazione scientifica e tecnica che sara' concordata o stabilita dalle Parti negli accordi specifici previsti nell'articolo 2.

Testo vigente dal 4 marzo 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;29~accordo-art3 · fonte su Normattiva