[1]Organismi di collegamento

[2]Per facilitare l'applicazione del presente Accordo e consentire un piu' rapido collegamento tra le Istituzioni dei due Stati contraenti, le Autorita' competenti designeranno degli Organismi di collegamento.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art24 · fonte su Normattiva