[1]Corrispondenza tra Autorita', Istituzioni e Organismi di collegamento
[2]Le Autorita', le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento dei due Stati contraenti, per l'applicazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
