[1]Pagamento delle prestazioni
[2](1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altra Parte Contraente dovra' essere effettuato nella valuta della Parti contraente che effettua il pagamento e in conformita' alla legislazione che essa applica. (2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (1), i tassi di cambio di riferimento sono: per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia; per l'Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
