[1]Pagamento delle prestazioni

[2](1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari che risiedono nell'altra Parte Contraente dovra' essere effettuato nella valuta della Parti contraente che effettua il pagamento e in conformita' alla legislazione che essa applica. (2) Ai fini dell'applicazione del paragrafo (1), i tassi di cambio di riferimento sono: per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia; per l'Albania, il cambio valutario del giorno della banca che effettua il pagamento della prestazione.

Testo vigente dal 21 marzo 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-11;29~accordo-art27 · fonte su Normattiva