[1]Corrispondenza tra Autorita' competenti, Istituzioni competenti e Organismi di collegamento
[2]Le Autorita' competenti, le Istituzioni competenti e gli Organismi di collegamento delle Parti, per l'attuazione del presente Accordo, corrispondono direttamente tra loro, con i lavoratori e con i loro rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali o in inglese.
Testo vigente dal 1 luglio 2025
