[1]Pagamento delle prestazioni

[2](1) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari e' effettuato nella valuta nazionale della Parte che effettua il pagamento in conformita' alla legislazione che essa applica. (2) Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell'altra Parte e' effettuato in euro. (3) Ai fini del paragrafo 2 del presente Articolo, i tassi di cambio di riferimento sono: - per l'Italia, quelli pubblicati dalla Banca d'Italia il giorno del pagamento; - per la Repubblica di Moldova, quelli pubblicati dalla Banca Nazionale Moldova il giorno del pagamento.

Testo vigente dal 1 luglio 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-06-23;98~accordo-art23 · fonte su Normattiva