[1]Eccezioni agli articoli 5 e 6
[2]Le Autorita' competenti dei due Stati contraenti o le Istituzioni da esse delegate possono prevedere di comune accordo, eccezioni, in deroga a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell'interesse dei lavoratori.
Testo vigente dal 21 marzo 2025
