Le Parti Contraenti, nella misura in cui lo ritengano necessario, potranno procedere alla revisione o alla modifica del presente Accordo. Tali revisioni o modifiche saranno effettuate mediante scambi di note, per via diplomatica, e entreranno in vigore secondo le rispettive procedure costituzionali.

Testo vigente dal 21 giugno 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-05-27;290~accordo-art20 · fonte su Normattiva