Modifiche (1) Il presente Accordo potra' essere modificato con il reciproco consenso di entrambe le Parti con uno scambio di note, che entreranno in vigore con le stesse procedure previste per l'Accordo base, attraverso il canale diplomatico.

Testo vigente dal 14 marzo 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;88~accordo-art22 · fonte su Normattiva