1. Qualora una delle Parti Contraenti ritenga opportuno modificare una qualsiasi disposizione del presente Accordo, essa potra' richiedere una consultazione con l'altra Parte Contraente. Ogni modifica del presente Accordo entrera' in vigore quando, riguardo a tale modifica, le due Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificato l'adempimento delle rispettive formalita' costituzionali concernenti la conclusione e l'entrata in vigore di Accordi internazionali. 2. Modifiche all'Annesso al presente Accordo potranno essere concordate direttamente tra le Autorita' Aeronautiche delle Parti Contraenti. Esse entreranno in vigore dopo essere state confermate mediante uno scambio di Note Diplomatiche. 3. Una consultazione tra le Parti Contraenti o tra le Autorita' Aeronautiche in merito alla modifica del presente Accordo o del suo Annesso, dovra' iniziare entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricezione di una richiesta in tal senso.

Testo vigente dal 10 febbraio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-01-19;16~accordo-art13 · fonte su Normattiva