Art. 4 (Accordo) — Commissione mista e programma di cooperazione
Al fine di coordinare l'esecuzione del presente Accordo, le Parti Contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione scientifica e tecnologica, di seguito denominata "Commissione mista", composta da un numero uguale di membri di entrambi i Paesi rappresentanti dei Governi, scienziati ed esperti tecnici. Il Ministero della Scienza e della Tecnologia (Dipartimento di Scienza e Tecnologia), per conto del Governo indiano, ed il Ministero degli Affari Esteri, per conto dei Governo italiano, sono responsabili dei funzionamento della Commissione mista. La Commissione mista si riunira' alternativamente in Italia e in India in date e luoghi da concordare per le vie diplomatiche. La Commissione mista e' responsabile delle seguenti attivita': approvazione e verifica della corretta attuazione del Programma Esecutivo di Cooperazione (executive Program of Cooperation - POC), incluse le attivita' congiunte e le misure di co-finanziamento in esso specificate; eventuali nuovi accordi di cooperazione che possano essere conclusi ai sensi del presente Accordo.
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
