Art. 3 (Accordo) — Attività di cooperazione
Tenuto conto delle risorse finanziarie di ciascuna delle due Parti Contraenti, la cooperazione scientifica e tecnologica assume le seguenti forme: a. Scambio di informazioni tecnico-scientifiche; b. Missioni esplorative condotte da delegazioni scientifiche; c. Organizzazione di seminari, conferenze ed esposizioni congiunte, in settori di reciproco interesse; d. Progetti congiunti di ricerca che prevedano lo scambio di visite di personale scientifico e tecnico; e. Accesso e utilizzo di strutture di ricerca avanzata; f. Collaborazione per corsi di formazione avanzata g. Creazione di centri e laboratori congiunti di ricerca e centri di eccellenza congiunti; h. Creazione di una rete virtuale di laboratori e accademie di ricerca scientifica; i. Promozione di progetti congiunti da presentare all'Unione europea o ad altre organizzazioni internazionali per ottenere finanziamenti. Qualsiasi altra modalita' di cooperazione individuata dalle Parti Contraenti.
Testo vigente dal 16 gennaio 2006
