Art. 10 (Protocollo)
Se, al 31 dicembre 1979, e' stato negoziato un nuovo accordo ed ha ricevuto il numero di firme richiesto per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, ma se questo nuovo Accordo non e entrato in vigore provvisoriamente o definitivamente, il presente Protocollo restera' in vigore oltre il 31 dicembre 1979, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
