Art. 11 (Protocollo)
1. Ogni Governo puo', al momento della firma, o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione del presente Protocollo o dell'adesione ad esso, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, e' reso applicabile a questo o a quello dei territori di cui assicura attualmente in ultima istanza le relazioni internazionali. L'Accordo si applica ai territori menzionati nella notifica a contare dalla data di questa o dalla data in cui il presente Protocollo entra in vigore per questo Governo, se e' posteriore alla notifica. 2. Ogni Parte contraente che ha fatto una dichiarazione in applicazione del paragrafo I del presente articolo puo', in ogni momento successivo, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che l'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo, cessa di applicarsi al territorio designato nella notificazione, e l'Accordo cessa di applicarsi al territorio di cui trattasi a contare dalla data di tale notifica. 3. Se un territorio al quale l'Accordo rinnovato dal presente Protocollo e' stato reso applicabile in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo diviene successivamente indipendente, il Governo di questo territorio puo', nei novanta giorni che seguono il suo accesso all'indipendenza, dichiarare, mediante notifica diretta al depositario, che assume tutti i diritti e gli obblighi di una Parte dell'Accordo, rinnovato dal presente Protocollo e diviene Parte dell'Accordo a contare dalla data di tale notifica.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
