Art. 8 (Protocollo)
1. Il presente Protocollo entrera' in vigore definitivamente il 1 gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i governi di tre paesi principalmente importatori. Se il presente Protocollo non e' entrato in vigore definitivamente nelle condizioni prescritte dalla frase precedente, entrera' in vigore definitivamente in qualsiasi momento successivo alla sua entrata in vigore provvisoria in cui saranno soddisfatte le condizioni prescritte nel presente paragrafo quanto al numero di Governi e alla percentuale della produzione mondiale d'olio d'oliva, mediante il deposito di strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Il presente Protocollo entrera' in vigore a titolo provvisorio il 1 gennaio 1979 o in qualsiasi data nel corso dei dodici mesi che seguiranno, tra i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato, approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, se figurano tra di essi i Governi di sei paesi principalmente produttori rappresentanti insieme almeno il 60 per cento della produzione mondiale d'olio d'oliva nel corso del periodo di riferimento previsto nell'articolo 3 dell'Accordo e i Governi di tre paesi principalmente importatori. 3. Se, il 1 gennaio 1979, il presente Protocollo non e' entrato in vigore sia a titolo provvisorio, sia definitivamente, nelle condizioni indicate nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ma ha ricevuto un numero sufficiente di firme per poter entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, in conformita' delle disposizioni previste a tale scopo nel presente Protocollo, l'Accordo restera' in vigore, in conformita' del paragrafo 4 dell'articolo 37, oltre il 1 gennaio 1979 fino alla data di entrata in vigore provvisoria o definitiva del presente Protocollo, senza che la durata di questa proroga possa superare i dodici mesi. 4. Se, al 31 ottobre 1978, il presente Protocollo non ha ricevuto il numero di firme richieste per entrare in vigore dopo ratifica, accettazione o approvazione, i Governi che l'avranno firmato e, nel caso in cui la loro procedura costituzionale o istituzionale lo richieda, che l'avranno ratificato, accettato o approvato o che vi avranno aderito o avranno indicato che l'applicheranno provvisoriamente, potranno decidere di comune accordo che il presente Protocollo entrera' in vigore per cio' che li concerne o potranno prendere ogni altra decisione che la situazione sembrera' loro richiedere.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
