Art. 12 (Protocollo)
Il depositario dell'Accordo avvisera' senza indugio i Governi firmatari e aderenti di ogni firma, ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o adesione al presente Protocollo, di ogni notifica fatta in conformita' degli articoli 6 e 7 di detto Protocollo e della data di entrata in vigore del presente Protocollo.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
