Art. 5 (Protocollo)
Se e' richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, il corrispondente strumento dovra' essere depositato presso il depositario non oltre il 31 dicembre 1978; resta inteso che il Consiglio potra' concedere una o piu' proroghe di termine ad ogni Governo firmatario che non avra' depositato detto strumento a tale data.
Testo vigente dal 3 luglio 1980
