Se e' richiesta la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, il corrispondente strumento dovra' essere depositato presso il depositario non oltre il 31 dicembre 1978; resta inteso che il Consiglio potra' concedere una o piu' proroghe di termine ad ogni Governo firmatario che non avra' depositato detto strumento a tale data.

Testo vigente dal 3 luglio 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-05-23;291~protocollo-art5 · fonte su Normattiva