Art. 6 (Protocollo) — Ratifica, accettazione, approvazione o conclusione
Il presente Protocollo e' sottoposto alla ratifica, all'accettazione, all'approvazione ed alla conclusione di ciascuno dei Governi firmatari in conformita' delle rispettive procedure costituzionali od istituzionali. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione saranno depositati presso il Governo degli Stati Uniti d'America al piu' tardi il 23 giugno 1978, rimanendo tuttavia inteso che il Consiglio puo' concedere una o piu' proroghe del termine a ogni Governo firmatario che a tale data non avra' depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di conclusione.
Testo vigente dal 19 luglio 1980
