[1]PROTOCOLLO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E

[2]LA REPUBBLICA ARGENTINA SUL TRATTAMENTO ED IL SOGGIORNO DEI LAVORATORI

[3]La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, nel desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni fra i due Stati in uno spirito di amicizia e collaborazione ed allo scopo di regolare le questioni connesse col trattamento dei lavoratori che, alle dipendenze di imprese di ciascuno dei due Stati, svolgono attivita' lavorativa nell'altro Stato, hanno convenuto quanto segue:

[4]ARTICOLO 1 Le disposizioni del presente Protocollo si applicano ai lavoratori delle imprese di ciascuno dei due Stati contraenti inviati, alle dipendenze delle imprese stesse, nell'altro Stato per esercitarvi un'attivita' lavorativa, e che, conformemente alle necessarie autorizzazioni, soggiornano temporaneamente nel territorio dell'altro Stato (chiamati in seguito lavoratori). Ai fini del presente Protocollo per Stato ricevente si intende lo Stato ove i lavoratori delle imprese dell'altro Stato sono autorizzati a soggiornare per esercitarvi un'attivita' lavorativa; per Stato d'invio si intende lo Stato le cui imprese inviano i lavoratori nell'altro Stato per esercitarvi un'attivita' lavorativa.

Testo vigente dal 22 gennaio 1990

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-12-30;442~protocollo-art1 · fonte su Normattiva