CONVENZIONE ELABORATA IN BASE ALL'ARTICOLO K.3 DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA SULL'USO DELL'INFORMATICA NEL SETTORE DOGANALE LE ALTE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE, STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FACENDO RIFERIMENTO all'atto del Consiglio dell'Unione europea del 26/07/95, RICHIAMANDO gli impegni contenuti nella convenzione per la mutua assistenza tra le rispettive amministrazioni doganali, firmata a Roma il 7 settembre 1967, CONSIDERANDO che le amministrazioni doganali, insieme ad altre autorita' competenti, sono responsabili, alle frontiere esterne della Comunita' ed entro i suoi confini territoriali, della prevenzione, ricerca e repressione delle infrazioni sia alle norme comunitarie che alle leggi nazionali, in particolare a quelle contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' europea, CONSIDERANDO che la salute, la moralita' e la sicurezza dei cittadini sono gravemente minacciate dall'aumento di traffici illeciti di tutti i generi, CONVINTI che e' necessario intensificare la cooperazione tra le amministrazioni doganali mediante l'introduzione di procedure che consentano loro di agire in comune e di scambiarsi dati personali e di altro genere relativi ai traffici illeciti, avvalendosi della nuova tecnologia per la gestione e la trasmissione di tali informazioni, fatte salve le disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle persone con riferimento al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale, firmata a Strasburgo il 28 gennaio 1981, TENENDO PRESENTE che l'attivita' quotidiana delle amministrazioni doganali comporta l'applicazione di disposizioni sia comunitarie che non comunitarie e che e' pertanto necessario assicurare che le disposizioni sulla mutua assistenza e cooperazione amministrativa in ambo i settori evolvano, per quanto possibile, allo stesso modo, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 Ai fini della presente Convenzione, si intendono per

  • 1)"leggi nazionali", le disposizioni legislative o regolamentari di uno Stato membro la cui applicazione competa in tutto o in parte all'amministrazione doganale di tale Stato, riguardanti: - la circolazione delle merci soggette a misure di divieto, restrizione o controllo, in particolare alle misure contemplate agli articoli 36 e 223 del trattato che istituisce la Comunita' economica europea; - il trasferimento, la conversione, l'occultamento o la dissimulazione di beni o proventi derivanti, direttamente o indirettamente, dal traffico internazionale illecito di stupefacenti o utilizzati a tal fine;
  • 2)"dati personali", qualsiasi informazione riguardante un individuo identificato o identificabile;
  • 3)"Stato membro che ha fornito i dati", uno Stato che inserisce dati nel Sistema informativo doganale.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art1 · fonte su Normattiva