1. I dati inseriti nel Sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al raggiungimento dello scopo per cui sono stati inseriti. La necessita' di conservarli riesaminata almeno annualmente dallo Stato membro che li ha forniti. 2. Entro il periodo di riesame lo Stato membro che ha fornito i dati puo' decidere di conservarli fino al riesame successivo, qualora cio' sia necessario per il raggiungimento dei fini per cui sono stati inseriti. Fatto salvo l'articolo 15, qualora non sia deciso di conservare i dati, questi sono automaticamente trasferiti nella parte del Sistema informativo doganale il cui accesso e' limitato in conformita' del paragrafo 4. 3. Il Sistema informativo doganale informa automaticamente lo Stato membro che ha fornito i dati del previsto trasferimento dei dati stessi dal Sistema informativo doganale ai sensi del paragrafo 2, con preavviso di un mese. 4. I dati trasferiti a norma del paragrafo 2 continuano ad essere conservati per un anno nel Sistema informativo doganale, ma, fatto salvo l'articolo 15, ad essi possono accedere soltanto un rappresentante del comitato di cui all'articolo 16 o le autorita' di controllo di cui all'articolo 17, paragrafo 1 ed all'articolo 18, paragrafo 1. Durante detto periodo, essi possono consultare i dati soltanto ai fini di controllo della loro esattezza e legalita', dopo di che i dati devono essere cancellati.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art12 · fonte su Normattiva