1. Gli Stati membri che intendano ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale adottano, entro la data di entrata in vigore della presente convenzione, le disposizioni nazionali sufficienti per raggiungere un livello di protezione dei dati personali pari almeno a quello risultante dai principi della convenzione di Strasburgo del 1981. 2. Uno Stato membro puo' ricevere dal Sistema informativo doganale o inserire in esso dati a carattere personale soltanto se nel suo territorio sono entrate in vigore le disposizioni relative alla protezione di detti dati di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro deve anche aver prima designato una o piu' autorita' di sorveglianza nazionali ai sensi dell'articolo 17. 3. Ai fini di garantire la corretta applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di protezione dei dati personali, il Sistema informativo doganale e' assimilato, in ciascuno Stato membro, ad un archivio nazionale soggetto alle disposizioni nazionali di cui al paragrafo 1 e ad ogni piu' rigorosa disposizione contenuta nella presente convenzione.

Testo vigente dal 20 agosto 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-07-30;291~convenzione-art13 · fonte su Normattiva