1. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'inserimento dei dati nel Sistema informativo doganale e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato membro che li fornisce. 2. A meno che la presente convenzione non stabilisca disposizioni piu' rigorose, l'utilizzazione dei dati del Sistema informativo doganale, compresa l'attuazione di qualsiasi azione ai sensi dell'articolo 5 suggerita dallo Stato membro che ha fornito i dati, e' disciplinata dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure dello Stato che utilizza tali dati.
Testo vigente dal 20 agosto 1998
